Il prossimo 24 maggio saremo chiamati a rinnovare l’amministrazione comunale di Carini, dopo 11 anni di amministrazione Monteleone che, a ragion veduta, possiamo affermare aver lavorato in assoluta continuità con le precedenti da lui tanto avversate.

Perché “11 anni… viziati“? Cosa c’entra questo con la prossima amministrazione?

Vogliamo raccontarvi una storia. Una storia di “cugini” che inizia in realtà 16 anni fa, quando nel 2010 viene eletto sindaco di Carini Giuseppe Agrusa, cugino dell’uscente sindaco Gaetano La Fata, che alle amministrative sconfigge al ballottaggio Vincenzo Alamia, arrivato al primo turno davanti al cugino Giovì Monteleone, giunto terzo.

Al Consiglio Comunale viene eletta, nelle file del PD, Valeria Gambino, oggi candidata alla carica di sindaco per la coalizione di centro sinistra, e che quindi occupa stabilmente un incarico pubblico da ben 16 anni: 10 da Consigliere Comunale e ben 6 da Assessore.

Ed è proprio lei, Valeria Gambino, che nel 2015 autentica la maggior parte delle firme raccolte per le liste civiche a supporto di Giovì Monteleone per le elezioni comunali, quando viene eletto grazie all’alleanza con il cugino Vincenzo Alamia (che eletto al Consiglio viene nominato Assessore e Vice Sindaco) e buona parte del centrodestra carinese: Forza Italia, Fratelli d’Italia, UDC, MPA.

Spieghiamo a questo punto cosa prevede la Legge per presentare una candidatura a Sindaco in un comune. Tutto ciò perché la stragrande maggioranza dei cittadini, compresi quasi tutti coloro che si candidano al Consiglio Comunale, non hanno idea di come procedere, altrimenti non rischierebbero di commettere reati penali di questo genere.

In Sicilia, in virtù dello Statuto Speciale, la norma è leggermente differente da quella nazionale ed è regolamentata dall’OREELL, ovvero dall’Ordinamento Regionale degli Enti Locali, che raccoglie e coordina tutte le leggi nazionali e regionali. Quindi le regole da seguire per la candidatura dell’aspirante Sindaco e dei Consiglieri Comunali sono le seguenti:

  • Art. 55
    Candidatura Art. 7, legge regionale n. 7/1992 (art. 37, legge regionale n. 26/1993 e art. 1, legge regionale n. 35/1997)
    1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:                                                                                                                                                                            d) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
  • Art. 61
    Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti Art. 3, legge regionale n. 35/1997
    1. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all’elezione del consiglio comunale.
    2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all’atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

La sottoscrizione delle liste è normata dal Testo Unico n. 570/60 del 16/05/1960, che dispone:

  • Art. 28, terzo comma, art. 32, quarto comma, e art. 93, come modificato dall’articolo 1 della Legge n. 61 del 2004. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista salvo incorrere in un’ammenda da 200 a 1.000 euro
  • Art. 28, secondo comma, e art. 32, terzo comma.                                                                                                             Sottoscrizione da parte dei presentatori La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori. La firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, dev’essere autenticata da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d’appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia nonché consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco.L’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio.”

Riassumendo: a supporto del candidato sindaco deve esserci almeno una lista elettorale composta da un minimo di 16 ad un massimo di 24 candidati al Consiglio Comunale. Ogni lista che non sia rappresentata da un partito presente al Parlamento (regionale, nazionale, europeo), per essere ammessa deve raccogliere un minimo di 250 firme dei cittadini, che non devono essere candidati nella medesima lista.

I cittadini possono sottoscrivere solo 1 lista, se firmassero per 2 o più liste incorrerebbero in una multa che può variare da 200 a 1.000 euro. La firma sul modulo va apposta e autenticata alla presenza di Consigliere Comunale, o altro funzionario pubblico autorizzato. Altrimenti è nulla e chi eventualmente l’autenticasse successivamente commetterebbe il reato di falso.

Nel 2015 sono riusciti a fare di peggio, come ha accertato la DIGOS (Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali della Polizia) su incarico della Procura della Repubblica. Ne abbiamo scritto la prima volta ad aprile 2021 (vedi articolo).

Riuscirono a farla franca nel dicembre 2022, grazie alla prescrizione, dopo essere stati rinviati a giudizio ed inziato il processo.

FacSimile 2015

Tutto era partito da una denuncia del 30 gennaio 2017 fatta dallo scrivente nella qualità di Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle. Il 30 marzo 2017 la Procura della Repubblica, nella persona della dott.ssa Ferrari delegava la DIGOS a svolgere gli accertamenti del caso ed il 7 aprile 2017  la DIGOS relazionava alla Procura scrivendo: “emergono concreti elementi indizianti nei confronti dei soggetti da individuare….

Tra deleghe, audizione di soggetti coinvolti, acquisizione documenti, la DIGOS inviava alla dott.ssa Ferrari tutto quanto acquisito il 15 novembre 2017 ed il timbro di ricezione porta la data del 20 novembre 2017.

Tutto rimaneva in Procura sino al 4 dicembre 2019, quando la PM Ferrari disponeva l’iscrizione nel registro delle notizie di reato. Solo 744 giorni, 2 anni abbondanti… considerando il reato prescrivibile in circa 7 anni dal momento in cui è stato commesso.

Il 23 novembre 2020 la PM dispone il giudizio nei confronti degli indagati ed il 3 dicembre 2020, quindi dopo ben un anno dall’iscrizione nel registro degli indagati, viene depositata la richiesta di rinvio a giudizio che, finalmente, il G.I.P. dott.ssa Tesoriere il 12 dicembre, sembra un miracolo visti i soli 9 giorni, dispone l’udienza preliminare per l’8 aprile 2021.

Un estratto delle firme raccolte da una delle liste a supporto di Monteleone.

Dal momento della denuncia, 30 gennaio 2017, alla data di inizio del processo, 8 aprile 2021, sono passati “solo” 1529 giorni, ovvero 4 anni e 2 mesi. Se a questi sommiamo i giorni trascorsi dalla commissione del reato, arriviamo a 6 anni e mezzo. In pratica un processo nato già morto per ritardi inspiegabili.

Indagati tutti i componenti della Commissione Elettorale Comunale, i Consiglieri Comunali Valeria Gambino ed Alessandro Gambino e l’assessore uscente Lentini.

Nell’udienza successiva, avviene la costituzione delle parti civili. Ovviamente lo scrivente che ha presentato la denuncia, ma non si costituiscono, quali parti danneggiate, né il Comune di Carini, né il Movimento 5 Stelle, sia quello Nazionale e nemmeno quello Regionale.

Motivazione: non danneggiare il dialogo con il PD, nonostante fosse stato proprio il PD, con il deputato renziano Miceli, a coinvolgere Le Iene per la vicenda delle firme “ricopiate” (dietro suggerimento di qualcuno) in occasione delle elezioni comunali di Palermo del 2012, dopo un “esposto anonimo” nel 2016 e la ricomparsa misteriosa dei moduli originali con le firme originali.

Una guerra interna al Movimento 5 Stelle palermitano, che ha visto eliminati gli attivisti storici che lanciarono il Movimento a Palermo nel 2012, con un processo partito da un esposto anonimo, generico e senza prove allegate, ma arrivato a sentenza di primo grado in meno di 4 anni con condanne per buona parte degli imputati.

Sono invece trascorsi ben 4 anni dalla presentazione della denuncia per le firme veramente false (non ricopiate) di Carini per arrivare solo all’udienza preliminare. Di questi, ben 3 sono quelli trascorsi dal fascicolo nelle mani della P.M. dott.ssa Ferrari. Quasi la metà di quelli necessari alla prescrizione. Ed infatti hanno avuto gioco facile gli avvocati degli imputati, a termini di legge (che ricordiamo fa il Parlamento), a dilatare quel po’ che bastava i tempi processuali per arrivare alla prescrizione.

Prescrizione che non significa assoluzione, ma semplicemente archiviazione, perchè lo Stato non è riuscito a completare il processo entro il tempo previsto per la pena massima. Se uno vuole essere assolto perché ritiene di non aver commesso alcun reato, può rinunciare alla prescrizione, si fa processare ed assolvere per non aver commesso il fatto e chiede un risarcimento all’accusatore.

In questo caso, hanno preferito tacere e portare a casa il “non luogo a procedere per intrervenuta prescrizione” grazie alla perdita di tempo di qualcuno.

Ma cosa aveva scoperto la DIGOS nelle sue indagini? Cosa aveva acquisito dagli interrogatori di alcuni soggetti attori del procedimento?

Riassumono in questo modo gli interrogatori:

da dove si evince che i presentatori delle liste non avevano idea delle modalità previste dalla legge per la raccolta delle firme e dichiarano spontaneamente di aver raccolto le firme senza la presenza degli autenticatori, ovvero chi di doveva certificare che quella firma fosse veramente di chi stava sottoscrivendo il modulo. E quando era presente il Consigliere delegato alla autentica, non corrisponde a quello che poi materialmente ha firmato, quasi sempre la Consigliera Valeria Gambino, che nei fatti autentica circa 1.000 firme senza mai aver presenziato.

L’esperta Consigliera Valeria Gambino, non poteva non essere a conoscenza delle norme che regolano l’autentica delle firme, quindi quando sottoscrive i moduli dichiera il falso: “A norma dell’art. 21, comma 2°, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati…“. Ma la stessa modalità viene riscontrata anche nelle autentiche effettutate dagli altri delegati all’autentica, in pratica per tutte le liste sottoscritte dal candidato Monteleone ma anche per quelle del candidato Eusebio Dalì.

La DIGOS avrà modo di appurare che non era stato commesso solo questo illecito. Nelle liste di Monteleone risultavano decine di firme “doppie”, ovvero di cittadini che avevano sottoscritto più liste, anche questo in violazione di legge.

8 cittadini risultano aver firmato contemporaneamente per le liste “CariniSiSveglia” e “L’Altra Carini” (per il candidato Monteleone) e, cosa ancor più grave, erano candidati per le medesime liste in violazione di legge. Quindi 2 reati sanzionabili “non visti” da nessuno in sede istruttoria e di approvazione definitiva delle liste.

Nella lista “Identità e Futuro” scoprono invece 3 soli candidati al Consiglio Comunale che hanno sottoscritto la medesima lista, con tutte le firme raccolte autenticate dalla Consigliera Valeria Gambino, ma qui ci sono altre cose interessanti che la DIGOS segnala alla P.M.:

  • i primi 3 fogli firma, che devono seguire un ordine cronologico di racconta, sono stati autenticati in data posteriore a quelli successivi. Quindi si chiedono come fosse possibile autenticare dopo firme raccolte di presenza prima…
  • la firma di uno dei sottoscrittori di lista, appartente ad un candidato al Consiglio Comunale e che quindi non dovrebbe nemmeno esserci, non è la sua. Quindi una firma falsa, su un atto che non poteva essere sottoscritto e che risulta autenticato in violazione di legge.
  • decine di firme di cittadini che risultano aver firmato per 2 o addirittura 3 liste, ma con le firme completamente diverse l’una dall’altra.
  • La quasi totalità delle firme, che gli uomini della DIGOS nemmeno contano più e per questo non riportano il totale delle firme raccolte, hanno medesima calligrafia quantomeno di 3 soli soggetti sottoscrittori, sono in ordine alfabetico per cognome e quindi palesemente false.

Infatti verificando quanto presentato dalla lista “Azione Popolare“, sempre a supporto di Monteleone e sempre autenticate dalla Consigliera Valeria Gambino, gli uomini della DIGOS trovano ben 11 candidati al Consiglio Comunale che hanno sottoscritto la medesima lista oltre a decine di firme con identica calligrafia e quindi palesemente apposte dalla stessa persona.

Alla fine sono 78 le firme che risultano doppie o triple, nel senso che il medesimo cittadino sottoscrittore a firmato per 2 o tre liste, solo che le firme apposte sono completamente diverse. Caratteristica comune era l’appartenza della modulistica con queste violazioni alla candidatura Monteleone.

I verbali degli interrogatori dei presentatori delle liste, redatti dalla DIGOS, evidenziano l’assoluta buona fede degli stessi, che si sono fidati di coloro gli avevano affidato l’incarico, non andando a verificare le modalità previste dalla legge per ciò che stavano facendo.

Infatti tutti dichiarano ciò che hanno visto: la presenza costante del Consigliere Alessandro Gambino e l’assenza pressoché totale della Consigliera Valeria Gambino, che però risulta essere colei che ha autenticato le firme di 4 liste su 5 nonostante non fosse mai presente.

E, come hanno dichiarato alcuni di loro ignari di quello che facevano, lo sapevano benissimo invece i Consiglieri Comunali ed il candidato Sindaco. I moduli giravano tra i candidati e venivano portati di volta in volta in luoghi di incontro per l’autentica da parte di Valeria Gambino, addirittura nella sede del PD in presenza di altri.

Ecco i verbali degli interrogatori della DIGOS ai presentatori delle liste. Molti di loro sono ancora in gioco per questa tornata elettorale, pensateci quando andrete a votare, anche alla luce di quanto è stato fatto in questi anni.

Beppe Grillo, agli albori del Movimento 5 Stelle, quando con Gianroberto Casaleggio di cui oggi, 12 aprile è il 10° anniversario della morte, suggerivano come cambiare la politica, proponeva un criterio semplice di controllo dei politici: il confronto del patrimonio personale prima di essere eletti e dopo aver svolto il mandato elettorale. Un sistema di controllo semplice ed efficace.

Nei prossimi giorni dalle pagine de Il Vespro racconteremo alcune storie, tutte ovviamente documenti alla mano, per aiutare i carinesi a scegliere bene chi nei prossimi anni avrà il compito di salvare questa nostra città.

By Ambrogio Conigliaro

Giornalista pubblicista, guida AIGAE ed esperto di educazione ambientale, nel 2005 fondo Il Vespro dopo aver collaborato per anni con Carini Oggi. Lavoro per Legambiente nella Riserva Naturale Grotta di Carburangeli.

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