Marina Longa story – prima puntata
Discutere di Marina Longa, per riuscire a venire a capo della vicenda legata alla impossibilità per i comuni mortali di accedere e fare il bagno in quel tratto di mare, è complesso e articolato. Bisogna fare un vero e proprio “viaggio nel tempo” per capire, come sia stato possibile realizzare delle costruzioni e strade a pochi metri dal mare e trasformare il tutto in un’area inaccessibile ai cittadini, con tanto di guardie armate a protezione, come se si trattasse di un sito militare o di alto interesse nazionale.
Allora via a cercare notizie, tra polverose carte e faldoni d’archivio, un viaggio negli anni ’60, quando in pieno boom economico tutto era consentito, ed anche di più.
La storia del complesso edilizio di Marina Longa nasce nel 1964, quando il 18 marzo di quell’anno i fratelli Alfredo, Francesco e Carmelo Longo presentano istanza per un Piano di Lottizzazione che prevedeva la costruzione di un villaggio residenziale. Il Comune di Carini non si era ancora dotato del Piano Regolatore e nemmeno del Piano di Fabbricazione e quindi si procedeva per quanto previsto nella norma urbanistica del 1942. Nella seduta del 6 maggio 1964 la Commissione Edilizia Comunale esprimeva parere favorevole al piano (insieme ad una trentina di altre richieste di licenze edilizie e tutto in un paio di ore) ed il 19 giugno il Sindaco di Carini autorizzava l’esecuzione, rinnovata successivamente con provvedimento del 25/07/1967.
Il 5/5/1967 i Longo chiedono alla Capitaneria di Porto di Palermo, sezione Demanio, la concessione demaniale di una porzione di area sulla scogliera antistante la costruenda lottizzazione per realizzarvi una piscina. La nota riceve quasi in tempo reale (3 giorni) l’autorizzazione da parte del Sindaco di Carini, avv. Giovanni Finazzo, ma tutti i pareri contrari dagli enti regionali preposti ai nulla osta: Ente Provinciale Turismo, Soprintendenza (All. 1) ed alla fine anche dalla Capitaneria di Porto. In ogni nota, nelle conclusioni, è riportata la seguente motivazione: “detto suolo marittimo deve essere, invece, mantenuto e conservato al pubblico uso e godimento della generalità dei cittadini”. I Longo realizzano ugualmente, e abusivamente, la piscina in cemento armato, che solo anni dopo verrà interrata perché abusiva ma mai smantellata, ed oggi viene utilizzata come piattaforma ad uso privato.
Proprio in virtù della rinnovata Concessione Edilizia del luglio 1967 e della nuova legge edilizia n.765/1967 pubblicata il 6 agosto del 1967, i Longo si rivolgono al prof. Pietro Virga per chiedere un “Parere Pro Veritate” in merito alla lottizzazione, visto che l’autorizzazione era stata rilasciata con la vecchia norma e con la nuova sarebbe stata illegittima ed i lavori per la sua realizzazione ancora non erano stati eseguiti (All. 2).
Il prof. Virga redige un parere, che si trova agli atti del Comune di Carini nel fascicolo relativo a “Marina Longa”, e consiglia ai Longo di regolarizzare l’autorizzazione richiesta sottoscrivendo un’apposita convenzione o meglio ancora un “atto d’obbligo unilaterale” autenticato da un notaio, registrato e trascritto. A tal uopo allega al parere uno schema di atto d’obbligo che i fratelli Longo sottoscriveranno presso il notaio Giuseppe Maniscalco il 30/01/1968 e registrato il successivo 17/02/1968 al n. 2166.
Nell’atto d’obbligo i fratelli Longo, al punto 5: “si sono obbligati per se e per i propri aventi causa a semplice richiesta del Comune di Carini, qualora il comprensorio interessato dal piano di lottizzazione venisse incluso in un piano particolareggiato approvato nei modi di legge, a cedere al medesimo gratuitamente e senza compenso alcuno tutte le opere di urbanizzazione già realizzate e da realizzare, con le relative aree”. L’atto d’obbligo prende spunto da quanto previsto dall’art. 8 della L. 765/67 che prevede la cessione obbligatoria delle opere primarie di urbanizzazione. In altra parte dell’art. 8 è scritto: “Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima dell’entrata in vigore della presente legge e relative lottizzazioni per le quali non siano stati stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i vincoli precisati al quinto comma del presente articolo, restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni.” E’ proprio questo obbligo di legge che impegna i fratelli Longo a stipulare l’atto d’obbligo, essendo la concessione rinnovata con provvedimento del 25/07/1967.
Il 2/11/1968 la Capitaneria di Porto di Palermo concede per 14 mesi, sino al 31/12/1969, al sig. Longo Alfredo di occupare 48 mq di superficie demaniale per poter istallare un capannone, in lamiera ondulata sorretto da tubi di tipo Innocenti e con copertura metallica, per ricevere barche. La struttura precaria deve essere collocata al confine ovest della lottizzazione “Marina Longa”, ovvero sul lato di confine con Torre Muzza, con orientamento Nord-Ovest/Sud-Est dal limite di proprietà verso il mare, come una sorta di barriera per impedire l’accesso via demanio (scogliera) dal lato Cinisi. Anche se nella concessione è ben specificato al punto 1° che: “il concessionario si obbliga di adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dalle opere eseguite possa derivare pregiudizio al normale uso dell’antistante scogliera ed ai concessionari limitrofi”.
Nel 1970 i fratelli Longo presentano istanza per ottenere la concessione edilizia per la costruzione di un villaggio turistico-alberghiero limitrofo alla lottizzazione “Marina Longa”, che riceve parere favorevole nella Commissione Edilizia il 22 maggio 1970 ed il Nulla Osta del Sindaco di Carini, avv. Giovanni Finazzo, il 3/06/1970 (dopo soli 12 giorni… a conferma della grande efficienza della burocrazia comunale di Carini 50 anni fa). Pratica n°1585/1970. Non tragga in inganno l’integrazione a fine della prima pagina, che si riferisce soltanto al trasferimento della licenza alla nuova proprietà del costruendo albergo (All. 3).
Continua…