Marina Longa story – seconda puntata

La seconda parte della nostra inchiesta su Marina Longa, la “costa della casta” vietata ai comuni mortali in virtù di non si capisce quali privilegi.

Di certo leggendo le carte si capisce che tanti, diciamo pure troppi, hanno favorito e fatto finta di non vedere. Ci eravamo lasciati con la concessione edilizia per la costruzione di un albergo rilasciata in tempi record, ma vediamo come ci erano arrivati e cosa è successo subito dopo…

All. 4 - Parere EPT per albergo
All. 4 – Parere EPT per albergo

Con atto n° 11, prot. n° 70342/21 del 22/10/1970, il Consiglio dell’Ente Provinciale per il Turismo, sotto la presidenza del Barone Guido Calefati di Canalotti (proprietario di Torre Ciachea e di tutte le aree limitrofe e dove era prevista la nascita della “Palermo 2”, un nuovo insediamento edilizio con tanto di darsena e porticciolo per le barche a vela), delibera parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di finanziamento con mutuo agevolato per la realizzazione di un complesso turistico-alberghiero: “alle previsioni di sviluppo della località, provvista com’è di notevoli risorse naturali e paesaggistiche-panoramiche da sfruttare e valorizzare, deve considerarsi decisamente utile ed opportuna”. Viene accordata l’autorizzazione a realizzare la struttura alberghiera di Seconda Categoria, stante le grandi potenzialità del territorio (All. 4 scarica l’intero documento).

All. 5 - Verbale vincolo paesaggistico
All. 5 – Verbale vincolo paesaggistico

L’area in questione non è soggetta a vincolo paesaggistico, come riportato nella delibera che cita il Verbale del 2/05/1963 della Commissione Provinciale Tutela Bellezze Naturali nel quale il Sindaco di Carini, sempre l’avv. Finazzo, chiedeva espressamente di lasciare l’area dall’Arco del Baglio sino a Torre Pozzillo senza alcun vincolo perché destinata ad Area Industriale (All. 5 scarica l’intero documento), salvo poi ripensarci dopo la mancata apposizione del vincolo sull’area, che rimanendo nella libertà dell’amministrazione comunale verrà devastata da centinaia di licenze edilizie rilasciate con il metodo “copia e incolla”. Tra i beneficiari delle centinaia di licenze anche il famoso costruttore palermitano Francesco Vassallo, uomo di Ciancimino e Lima e coinvolto in centinaia di inchieste di mafia e tra i responsabili del “sacco di Palermo”. Proprio per una di queste inchieste di mafia il Presidente della “Sezione misure speciali di prevenzione”, dott. Ignazio Alcamo, nel mese di aprile 1972, in piena campagna edilizia a Carini con la costruzione di quello che viene ancora oggi definito “Villaggio Vassallo”, aveva chiesto il soggiorno obbligato per Vassallo e Antonietta Bagarella, sorella del più famoso Leoluca e moglie di Totò Riina. Il dott. Alcamo è una delle vittime del disastro aereo di Montagna Longa del 5 maggio 1972.

Il 15/03/1973 i Longo presentano istanza di trasferimento della licenza e successive varianti alla “Marina Longa S.p.A.” rappresentata dalla rag. Maria Concetta Costantino. Il Sindaco Giovanni Finazzo autorizza l’esecuzione dei lavori con nulla osta del 22/05/1974.

All. 6 - La nota del Sindaco sul Residence
All. 6 – La nota del Sindaco sul Residence

Con nota protocollo n° 3366 del 24/07/1975 (All. 6) il Sindaco di Carini, questa volta l’avv. Giuseppe Cusumano, risponde ad una nota dell’Assessorato Regionale al Turismo in merito alla richiesta di informazioni per l’erogazione di un mutuo agevolato per la realizzazione di 59 bungalow più servizi. Il Sindaco, nella nota in questione, riferisce che:

  • la licenza edilizia per la costruzione del complesso alberghiero segnato all’oggetto è stata rilasciata in conformità dell’art. 17 della L. 765/1967”.
  • Il Comune è in possesso di P.R.G. in itinere”.

In realtà si tratta di 2 palesi bugie, in particolare il punto 2: come può il Comune essere in possesso di PRG se questo è in itinere? Il PRG ha effetto, in riferimento ai vincoli ed alla variazione dell’uso del suolo, dal momento in cui viene adottato dal Consiglio Comunale; mentre per le scelte urbanistiche dal momento in cui viene approvato dal competente Assessorato Regionale. Nel caso specifico il Consiglio Comunale di Carini approverà il PRG soltanto con la Deliberazione n° 273 del 19/12/1980 mentre l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con D.A. 248/83 del 7/06/1983. In mancanza di PRG la concessione edilizia su un terreno agricolo, ovvero su una zona non normata, non poteva essere rilasciata, come previsto dalla stessa L. 765/1967 in altro articolo. Quindi agli effetti della legge il Villaggio Turistico “Marina Longa” è palesemente abusivo, in quanto realizzato in conseguenza di una concessione edilizia non conforme con lo strumento urbanistico, perché inesistente. Inoltre la Legge Urbanistica del 1942, modificata dalla L. 765 del 1967, recita: “Prima dell’approvazione del Piano Regolatore Generale o del Programma di Fabbricazione di cui all’art. 34 della presente legge è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio”… Ma non finisce qui…

La Regione Siciliana, intanto, con l’art. 15 della L.R. 78/1976 stabiliva che: “Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni: a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati; b) entro la profondità di metri 500 a partire dalla battigia l’ indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 0,75 mc mq; c) nella fascia compresa fra i 500 ed i 1.000 metri dalla battigia l’ indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 1,50 mc mq; d) le costruzioni, tranne quelle direttamente destinate alla regolazione del flusso delle acque, debbono arretrarsi di metri 100 dalla battigia dei laghi misurata nella configurazione di massimo invaso; e) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici. Nell’ ambito del territorio della Regione non è applicabile la disposizione contenuta nel terzo comma dell’ art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

In pratica dal 12 giugno 1976 si è vietata la possibilità di edificare entro i 150 metri di distanza dalla riva marina. Norma tutt’oggi in vigore.

All. 7 - La nota dell'Assessorato al Turismo
All. 7 – La nota dell’Assessorato al Turismo

Con il D.A. 285/1980 dell’Assessore Regionale al Turismo, vista la nota n° 159037 del 24/11/1979 dell’Ente Provinciale per il Turismo nella quale si evince che: “il complesso denominato Marina Longa non risulta indispensabile al movimento turistico locale, che le presenze registrate nel periodo agosto/settembre 1979 ammontano complessivamente a n. 78 e che l’attività del complesso si riduce soltanto ai mesi di agosto/settembre”, l’Assessore autorizza alla cancellazione del vincolo di destinazione alberghiera gravante sul complesso ricettivo… con la condizione della estinzione anticipata del mutuo agevolato (All. 7). Dopo soli 9 anni le previsioni di sviluppo della località, provvista com’è di notevoli risorse naturali e paesaggistiche-panoramiche da sfruttare e valorizzare, deve considerarsi decisamente utile ed opportuna” vengono completamente smentite dai fatti.

Intanto circa 1 anno prima (estate 1979) la “Marina Longa SpA” aveva cominciato a far sottoscrivere scritture private a potenziali acquirenti dei 59 appartamentini costituiti dai bungalow del complesso alberghiero, quale prelazione in attesa di ottenere “lo svincolo dei patti proibitivi e limitativi e dal vincolo alberghiero”. Ad oggi, escluso il Decreto Assessoriale che consente di estinguere anticipatamente il mutuo agevolato (che a quel punto sarebbe dovuto diventare ordinario con restituzione delle agevolazioni…), la struttura mantiene dal punto di vista urbanistico la destinazione d’uso alberghiera e non si capisce a che titolo siano stati venduti i bungalow quali appartamenti, tant’è che risultano unica particella catastale.

Nel preliminare di vendita, per lire 13.800.000 di caparra (quando un operaio in media prendeva 350.000 lire di stipendio, poco più di 4.000.000 di lire l’anno…) è specificato che: “Qualora non fosse possibile ottenere lo svincolo degli immobili dai vincoli… la società potrà in qualunque tempo ed a proprio insindacabile giudizio:

a) omissis…

b) procedere ugualmente alla vendita degli immobili, ma come frazione di complesso alberghiero e con l’obbligo della parte acquirente di destinare gli immobili ad attività alberghiera.

E’ curioso che nello stesso preliminare si identifichi quale proprietario delle strade la Falconara SpA e sulle stesse, sarà riportato negli atti, la servitù di passaggio. La Falconara SpA è a tutt’oggi proprietaria di parte delle strade, avendone già ceduto al comune di Carini una parte, ma di questo argomento tratteremo nella prossima puntata della saga “Marina Longa story”.

Continua…

Ambrogio Conigliaro

Giornalista pubblicista, guida AIGAE ed esperto di educazione ambientale, nel 2005 fondo Il Vespro dopo aver collaborato per anni con Carini Oggi. Lavoro per Legambiente nella Riserva Naturale Grotta di Carburangeli.